Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 123
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
I semi-convittori debbono una retta mensile stabilita dal Consiglio di amministrazione, per i soli mesi di scuola. I semi-convittori sono trattenuti in convitto durante il giorno e prendono parte ad una sola refezione in comune con i convittori.