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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 128

Capo II. Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.

In KraftAmtlicher Text

Tutti gli ufficiali del convitto debbono: serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro; cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente; riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.