Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 128
Capo II. Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.
Tutti gli ufficiali del convitto debbono: serbare nel convitto e fuori un contegno che sia esempio di educazione morale e civile, di compostezza, di decoro; cooperare, sotto il governo del rettore, al conseguimento dei fini di cui all'articolo precedente; riferire al rettore o al vice rettore ogni fatto che richieda speciali provvedimenti educativi, disciplinari, igienici o profilattici.