Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 127
Capo II. Dell'educazione e dell'istruzione dei convittori.
I convittori sono educati al senso della responsabilita' e della dignita' personale, al culto della famiglia e della patria, all'estimazione del sapere, all'abito della sincerita', della franchezza e della buona creanza.