Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 126
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Quando la citta' in cui ha sede il convitto sia anche sede di esami, ai quali, secondo le norme vigenti, sono tenuti a presentarsi alunni di istituti regi o pareggiati provenienti da altre localita', gli alunni stessi e, di preferenza, quelli provenienti da altri convitti nazionali, possono per tutto il periodo degli esami essere accolti nel convitto come ospiti, secondo le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, che fissa anche la relativa retta. Per l'accoglimento degli alunni di cui al comma precedente, e' richiesto il parere favorevole del preside dell'istituto, e del rettore del convitto da cui provengono. Durante il loro soggiorno in convitto detti alunni devono uniformarsi a tutte le norme disciplinari della vita interna; possono essere allontanati dal rettore con decisione inappellabile, previo avviso tempestivo alle loro famiglie, o al rettore del convitto cui appartengano.