Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 125
TITOLO III Dei convittori. Capo I. Dell'ammissione e della retta.
Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il modello prescritto dal Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio di amministrazione ha facolta', di sostituire l'abito di casa con quello stabilito per la educazione fisica a scopo militare.