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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 22null

Capo II. Dell'amministrazione.

In KraftAmtlicher Text

invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto; decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media; promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall' art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .