Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 135
Capo III. Dei rapporti con le famiglie dei convittori.
Il rettore informa le famiglie e i loro rappresentanti dei comportamenti dei convittori ogni volta che lo creda opportuno, di regola, ogni bimestre con una nota sulla condotta sul profitto scolastico, sulla salute e sullo sviluppo fisico dei convittori stessi.