Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 134
Capo III. Dei rapporti con le famiglie dei convittori.
Per i convittori, la cui famiglia non risieda nella citta' ove e' il convitto, persona bene accetta al rettore, dimorante nella citta' stessa ma non appartenente al personale del convitto, puo' essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.