Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 78
Capo IV. Dell'assunzione degli istitutori assistenti.
Chi intenda ottenere l'incarico di istitutore assistente deve presentarne domanda in carta legale al rettore entro il termine che e' dal medesimo fissato, e che e' reso pubblico almeno un mese innanzi la sua scadenza, mediante affissione nell'albo del convitto. Alla domanda deve essere unito il certificato di nascita, il certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi, e i titoli di studio, con particolare riguardo ai titoli che danno ragione di preferenza, a norma dell' art. 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 . L'istante e' tenuto ad esibire inoltre tutti gli altri documenti di cui il rettore gli faccia richiesta.