Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 79
Capo IV. Dell'assunzione degli istitutori assistenti.
Alla nomina degli istitutori assistenti provvede il rettore, entro il numero dei posti fissato dal Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso, ed e' comunicata direttamente agli interessati e mediante affissione nell'albo del Convitto. L'incarico e' conferito per una durata non superiore ad un anno.