Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 80
Capo IV. Dell'assunzione degli istitutori assistenti.
L'incarico di istitutore assistente puo' essere revocate dal rettore, prima che scada il termine pel quale fu conferito, senza obbligo a speciale indennizzo da parte dell'Amministrazione del convitto, quando cio' sia richiesto da legittimi motivi di servizio e in caso di riconosciuta incapacita'.