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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 82

Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.

In KraftAmtlicher Text

Il rettore sopraintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del suo istituto. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorita' superiori. Sovrintende alla buona conservazione dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e scientifico e dei corredi personali dei convittori.