Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 83
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore: corrisponde col Ministero per mezzo del provveditore agli studi, salvo i casi di assoluta urgenza, nei quali puo' corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore; conserva personalmente le carte di carattere riservato, registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e i certificati; vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale addetto al convitto.