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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 84

Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.

In KraftAmtlicher Text

Precipua cura del rettore e' l'educazione degli alunni, che le famiglie affidano al suo convitto. Egli, pertanto: visita frequentemente le camerate, interroga gli alunni sull'andamento dei loro studi, sui loro bisogni, sui loro desideri; stimola il senso della buona emulazione rivolgendo la giusta lode ai migliori in presenza dei compagni; al rimprovero e al castigo ricorre, avendo sempre di mira che l'animo del punito non sia sopraffatto ed umiliato, ma disposto al ravvedimento; riunisce ogni giorno di scuola gli istitutori ed assistenti, per discutere e dare suggerimenti sul contegno delle singole squadre; informa le famiglie - con le quali egli soltanto deve avere rapporti diretti e tenere corrispondenza - sulla condotta, sul profitto e sullo stato di salute degli alunni.