Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 85
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore sorveglia, e dirige l'azione dell'economo; ne' invigila le spese, curando che esse siano compiute nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio e nel modo piu' conveniente per l'interesse dell'istituto. Emette i mandati nelle forme stabilite, controlla e vista, prima del pagamento, i documenti giustificativi delle spese. Ha cura che gl'inventari e i registri di contabilita' siano tenuti al corrente e in ordine.