Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 86
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie: a) sui locali e sull'arredamento; b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca; c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto; d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie; e) sugli esami sostenuti dagli alunni; f) sulle manifestazioni piu' salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.