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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 86

Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.

In KraftAmtlicher Text

Il rettore invia al Ministero, al termine di ogni anno scolastico, pel tramite del R. provveditore agli studi, una relazione sulle condizioni dell'istituto, nei riguardi educativi, didattici e disciplinari, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie: a) sui locali e sull'arredamento; b) sul materiale scientifico e sulla biblioteca; c) sulle condizioni disciplinari ed educative del convitto; d) sulle inscrizioni degli alunni e sui rapporti tra il convitto e le famiglie; e) sugli esami sostenuti dagli alunni; f) sulle manifestazioni piu' salienti della vita collettiva del Convitto durante l'anno.