Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 87
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario del suo Convitto.
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario del suo Convitto.