Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 88
Capo V. Delle attribuzioni dei funzionari dei convitti nazionali. § I. - Del rettore.
Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto. Qualora la gravita' dei fatti lo richieda, egli puo' allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.