Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 77
Capo IV. Dell'assunzione degli istitutori assistenti.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce anno per anno il numero degli istitutori assistenti da assumere nel Convitto, e la misura della retribuzione da corrispondere loro, giusta la disposizione dell' articolo 134 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .