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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 24

TITOLO II. Del personale direttivo, educativo e contabile Capo I. Disposizioni generali.

In KraftAmtlicher Text

Ad ogni Convitto nazionale sono addetti i seguenti funzionari ed impiegati; a) un rettore; b) un vice-rettore; c) un economo; d) un numero di istitutori di ruolo e di maestri elementari adeguato ai bisogni del convitto. Possono esservi, inoltre, un vice-economo ed istitutori assistenti. Questi ultimi sono assunti a carico del bilancio del convitto nei modi prescritti dall' art. 134 del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054 , e dal capo seguente.