Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 25
TITOLO II. Del personale direttivo, educativo e contabile Capo I. Disposizioni generali.
Ai funzionari ed impiegati statali dei convitti nazionali si applicano, quando non soccorrano norme speciali, le norme comuni vigenti per le corrispondenti categorie degli impiegati civili.