Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 26
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
I concorsi per l'assunzione nei ruoli degli istitutori, dei maestri elementari e dei vice-economi dei convitti nazionali, di cui agli articoli 127 , 128 e 129 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 , sono banditi per un numero determinato di posti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo consenso del Ministro per le finanze, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino Ufficiale del Ministero. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".