Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 27
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
Ai concorsi sono ammessi esclusivamente gli uomini, quando si tratti di posti in Convitti nazionali maschili; esclusivamente le donne, quando si tratti di posti in Convitti nazionali femminili. Il bando, nello stabilire il numero complessivo dei posti messi a concorso, distingue quanti di essi siano riservati agli uomini, quanti alle donne. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".