Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 139
Capo IV. Dei rapporti con i presidi degli istituti medi.
Il rettore comunica ai presidi degli istituti di istruzione frequentati dai convittori i desideri del convitto circa la formazione e le eventuali modificazioni degli orari, agli effetti dell' articolo 47 del regolamento 30 aprile 1924, n. 965 , e circa i quattro giorni di vacanza di cui all'art. 50 dello stesso; prende inoltre con essi gli opportuni accordi, per poter essere informato in tempo di tutte le disposizioni di carattere generale o straordinario riguardanti gli alunni.