Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 140
Capo IV. Dei rapporti con i presidi degli istituti medi.
Il rettore si mantiene in relazione coi presidi degli istituti medi d'istruzione frequentati dai convittori, per conoscere e seguire il profitto di ciascuno di questi negli studi e la loro condotta nella scuola. Il rettore e' tenuto a denunciare ai rispettivi presidi le lezioni private che siano impartite da professori governativi ai propri convittori.