Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 141
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
I convittori frequentano le scuole elementari interne che hanno carattere pubblico, o gli istituti regi o pareggiati di istruzione designati dal rettore, previ accordi con i presidi. Possono, inoltre, seguire speciali insegnamenti interni.