Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 142
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
((Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale. Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, e' concesso il riconoscimento della validita' degli studi e degli esami previsto dall'art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653. La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed e' subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media. Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico. Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative. La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto e' affidata al rettore. Il Ministero dell'educazione nazionale puo' ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato art. 51 quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti. Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti)) .