Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 149
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Art
149. Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti piu' idonei. Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne puo' essere dato a persona estranea al convitto.