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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 149

Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.

In KraftAmtlicher Text

Art

149. Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti piu' idonei. Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne puo' essere dato a persona estranea al convitto.