Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 150
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Nel semestre di cui al primo comma dell'art. 148 sono tenute a turno dagli istitutori e dai maestri ritenuti idonei dal rettore conferenze bimestrali su argomenti di storia, di letteratura, di storia dell'arte, di scienze e di morale. Gli alunni degli istituti medi di secondo grado, i quali si distinguano per intelligenza, per condotta e per profitto, possono essere chiamati a tenere, su temi approvati dal rettore, qualcuna delle conferenze, di cui al precedente comma.