Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 151
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Gli alunni degli istituti medi di secondo grado sono riuniti, quando il rettore lo ritenga opportuno, per discutere, sotto la direzione del vice-rettore e con l'assistenza di un istitutore indicato dal rettore, su temi storici, letterari e morali.