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Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 · Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 — Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 98

In KraftAmtlicher Text

Gl'istitutori possono essere chiamati a turno a tenere agli alunni le conferenze, di cui all'art.

150. Possono essere anche incaricati dal rettore a tenere alle squadre degli alunni qualche lezione sui diritti e doveri dei cittadini e sui costumi del vivere sociale. ((6))

--------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.