Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 69
Capo III. Delle promozioni.
Le note di qualifica per il personale direttivi, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono compilate, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , sui modelli che si inviano annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per i rettori le note sono redatte dal R. provveditore agli studi. Per l'altro personale le note sono compilate dal rettore del convitto e rivedute dal R. provveditore agli studi. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
Verweist auf
Zitiert von
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 92
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 93
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 94
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 95
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 96
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 97
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 98
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 99
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 100
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 101
- Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 102