Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 70
Capo III. Delle promozioni.
Tutte le promozioni nel personale direttivo, educativo e contabile dei Convitti nazionali, salvo quelle di cui all'articolo 73, sono precedute dal parere del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".