Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 153
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola il funzionamento e l'incremento, valendosi dell'opera del vice-rettore, a cui puo' aggregare, come coadiutore, qualcuno degli istitutori o dei maestri o dei convittori alunni degli istituti medi di secondo grado. Il rettore e' responsabile della scelta dei libri: il vice-rettore e' responsabile della loro conservazione, e del funzionamento della biblioteca, a' sensi dell'art. 90, lettera c).