Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 90
Il vice-rettore rappresenta piu' specialmente il rettore nella vigilanza della vita interna del Convitto, e salvo che il rettore disponga diversamente, ha cura in particolar modo: a) dell'attivita', del contegno, del profitto degli alunni entro e fuori il Convitto; b) dell'igiene e della sanita' degli alunni; c) della biblioteca, di cui e' conservatore responsabile; d) del servizio di cucina, di mensa e di guardaroba; e) del personale di servizio, di cui regola e sorveglia l'opera.