Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 91
Il vice-rettore tiene i seguenti registri: a) del movimento del personale addetto al convitto; b) del movimento degli alunni; c) delle tabelle biografiche degli alunni; d) delle mancanze e delle punizioni disciplinari inflitte agli alunni; e) delle votazioni di profitto e di condotta degli alunni; f) dei malati e delle prescrizioni mediche; g) delle punizioni inflitte al personale assistente e di servizio.