Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 155
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
In ciascun convitto maschile si svolgono corsi d'istruzione premilitare, con le stesse norme e programmi dei corsi delle societa' di tiro a segno. Tali corsi sono organizzati, sotto la sorveglianza del rettore, dall'insegnante di educazione fisica del convitto o da un ufficiale in congedo, con l'aiuto delle autorita' militari.