Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 156
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio. Al termine del biennio, i convittori sono sottoposti, con l'intervento di un ufficiale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di capitano, ad un esame per il conseguimento del brevetto di compiuta istruzione premilitare.