Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 158
Capo V. Dell'insegnamento e in particolari degli insegnamenti interni.
Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai bagni, o ad un viaggio d'istruzione. Il Consiglio d'amministrazione approva il preventivo della spesa occorrente e stabilisce anche la parte della spesa da porsi a carico delle famiglie.