Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 159
Capo VI. Dei principali doveri e del contegno dei convittori.
Ogni convittore o semi-convittore deve: a) attendere con cura ai suoi doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del convitto; b) rispettare ed obbedire agli ufficiali del convitto; c) usare modi cortesi e fraterni verso i compagni; d) portare con decoro l'uniforme; e) aver cura dell'igiene e della nettezza della propria persona e dei propri indumenti.