Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 160
Capo VI. Dei principali doveri e del contegno dei convittori.
Ai convittori che si distinguano per buona condotta e per contegno garbato, per diligenza e per profitto negli studi, possono essere assegnati i seguenti premi: a) inscrizione del nome nell'elenco dei meritevoli, che si espone ogni bimestre nella sala d'udienza; b) distintivo d'onore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione; c) visite straordinarie alla famiglia nei giorni di vacanza scolastica; d) attestazione di lode consegnata alla presenza della squadra o dell'intero convitto; e) libri od altri oggetti utili allo studio del pari consegnati alla presenza della squadra o dell'intero convitto.