Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 16
Capo II. Dell'amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione ha il compito di deliberare sugli affari che riguardino l'andamento amministrativo del Convitto, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi servizi, la conservazione e l'incremento del suo patrimonio. Esercita, infine, tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dalle leggi e dai regolamenti.