Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 17
Capo II. Dell'amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione ha la vigilanza continua sull'andamento del Convitto e sulle gestioni di qualsiasi natura affidate all'economo; a tale scopo, delega uno dei consiglieri; ad esaminare e controfirmare i mandati dal rettore; ad ispezionare, insieme col rettore, entro il giorno 8 di ogni mese, la situazione contabile ed amministrativa e a fare la verifica di cassa; a visitare il convitto, ogni volta che ne ravvisi l'opportunita', per verificare se tutti i servizi siano bene organizzati e funzionino regolarmente; se i locali, la suppellettile e i corredi personali dei convittori siano tenuti e conservati secondo le buone regole dell'igiene e dell'ordine; se le forniture siano fatte a buone condizioni e se siano sottoposte ad efficace controllo. Del risultato delle sue ispezioni e delle sue visite il consigliere delegato riferisce al Consiglio di amministrazione nella prossima adunanza.