Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 64
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
I vincitori, che accettano la nomina, sono assunti rispettivamente ai posti di istitutori, di vice-economi e di maestri elementari con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi. Durante tale periodo spetta al funzionario in prova, un assegno mensile, che e' determinato dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell' art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e di cui si fa menzione nel bando di concorso. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".