Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 66
Capo II. Dei concorsi e delle nomine ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo.
Per quant'altro non sia espressamente disposto nei precedenti articoli, si applica relativamente al periodo di prova degli istitutori, vice-economi e maestri elementari straordinari dei Convitti nazionali l' art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e sue modificazioni. ((5))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".