Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 18
Capo II. Dell'amministrazione.
E' vietato di fare anticipazioni coi fondi della cassa del convitto pel pagamento di stipendi, remunerazioni, indennita' o sussidi dovuti o concessi dal Ministero, ai funzionari del convitto. E' del pari vietato di assegnare ai detti funzionari statali, sui fondi del convitto, compensi straordinari di qualsiasi natura. Compensi straordinari possono essere deliberati, quando occorra, in favore degli istitutori assistenti e del personale di servizio.