Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 19
Capo II. Dell'amministrazione.
Sono sottoposte all'approvazione della Giunta per l'istruzione media e non diventano esecutive, se non quando siano state approvate, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che abbiano per oggetto affari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e in particolar modo: a) il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che debbono essere approvati rispettivamente entro il 15 dicembre e il 28 febbraio; b) le alienazioni e gli acquisti di immobili, di titoli del debito pubblico e di credito; c) le locazioni e conduzioni oltre i nove anni; d) le spese che impegnino il bilancio oltre i nove anni; e) le accensioni di debiti; f) le transazioni; g) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio; h) le affrancazioni di rendite e di censi; i) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; l) le nuove e maggiori spese e lo storno dei fondi da una categoria a un'altra del bilancio; m) la misura della retta annuale e delle altre corresponsioni a carico dei convittori.