Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 177
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
La destinazione, ai vari usi, dei locali del convitto e' fatta dal rettore.
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
La destinazione, ai vari usi, dei locali del convitto e' fatta dal rettore.