Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 178
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
Per i progetti e la sorveglianza di lavori occorrenti nei locali di convitti nazionali; per le stime, perizie di fondi rustici od urbani, ecc. e' data facolta' alle rispettive amministrazioni di richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza della provincia.