Regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 Art. 180
TITOLO IV. Del servizio interno nei convitti nazionali. Capo I. Dei locali, dell'alloggio e del vitto.
Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia. Nei locali del convitto possono essere altresi' alloggiate le famiglie del vice-rettore e dell'economo. Gli appartamenti del rettore, del vice-rettore e dell'economo debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del convitto e non debbono avere nessuna Comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori. L'ammontare del fitto a carico del vice rettore e dell'economo per l'alloggio alle rispettive famiglie e' stabilito mediante perizia da farsi a cura dell'ufficio tecnico di finanza della provincia.